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2.4 Studenti

2.4 Studenti (1765 - 1849)

Sottoserie

Metri lineari: 3.37

Consistenza archivistica: 94 unità archivistiche (bb. 55-89)

La sottoserie è composta dagli atti inerenti l’iscrizione, il decorso degli studi, i risultati e i conferimenti ricevuti dagli studenti universitari. Sin dal 1764 gli studenti che volevano essere ammessi all’università dovevano presentare una domanda al censore, dare prova di buone qualità morali e superare un esame di idoneità, dopo aver compiuto il corso di retorica. Questi requisiti erano indispensabili per poter ricevere la fede di ammissione denominata, sino al 1842, admittatur.
Per garantire il persistere della moralità e della correttezza nell’ambito universitario vennero stabilite diverse forme di controllo nei confronti dei giovani che volevano accedere ai corsi universitari. Ad esempio, un editto emanato da Vittorio Emanuele I nel 1808 prescriveva il divieto a qualsiasi “figlio di campagna” di poter venire, anche per breve tempo, in città senza un certificato in cui le autorità laiche ed ecclesiastiche del suo paese ne avessero attestato la buona condotta morale, la frequentazione delle funzioni religiose e l’ingegno. Il certificato veniva quindi vidimato dalla Prefettura locale prima di partire e doveva essere vistato da quella della città all’arrivo. Inoltre, con il regio editto sulla pubblica istruzione nel Regno di Sardegna del 24 giugno 1823, che dettò ulteriori norme sui professori e sugli studenti, venne proibito di sistemare questi ultimi a pensione presso famiglie di condizioni economiche molto inferiori e, affinchè i censori potessero controllarne l’adempimento, fu ordinato a chiunque tenesse a pensione studenti di farne denuncia entro dieci giorni. I benestanti dei villaggi infeudati che collocavano spontaneamente i loro figli ebbero il privilegio dell’esenzione a vita dalla giurisdizione feudale in tutte le cause civili e criminali, ma solamente se lo studente compiva con lode gli studi. Nel 1844 fu imposto, inoltre, che gli studenti che prestavano servizio in città presso famiglie dovessero munirsi di libretto come quelli che lavoravano nelle botteghe e stabilimenti di qualsiasi tipo; mentre nel 1845 il viceré Claudio Gabriele De Launay dispose che fosse escluso dall’università chiunque si procaciasse il sostentamento con opere servili e con prestazioni personali e impose, come requisito necessario per l’ammissione, la presentazione della promessa scritta, dei genitori o di altri, di fornire allo studente i mezzi di “onorata sussistenza”, norma che fu osservata fino al 1848.
Tutti gli studenti erano tenuti a intervenire alle lezioni, agli uffici religiosi e a confessarsi ogni mese, obbligo che venne a cessare solamente nel 1856 con la legge Casati.

Compongono la sottoserie sei distinte sottosottoserie:
1. Elenchi
2. Admittatur
3. Ante tempus
4. Relazioni dei professori
5. Concorsi
6. Affari diversi.

Lingua della documentazione:

  • ita
  • lat

Condizione di accesso:

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione:

consentita per uso studio

Stato di conservazione:

buono

Soggetti produttori

Fonti

  • Ambrosoli; Casati = Ambrosoli Luigi, Casati, Gabrio, Dizionario Biografico degli Italiani, XX, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1978
  • Costituzioni di sua maestà = Costituzioni di sua maestà per l’Università degli Studi di Cagliari, Stamperia reale, 1764
  • Rapetti, Todde; ASUCa, Sezione I = Rapetti Mariangela, Todde Eleonora, Archivio Storico dell'Università di Cagliari. Sezione I (1764-1848). Inventario, Cleup, 2019

Compilatori

  • Prima redazione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 08 gennaio 2018
  • Revisione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 11 aprile 2020
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