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7. Tribunale della Regia Università

7. Tribunale della Regia Università (1769 - 1846)

167 unità archivistiche collegate

Serie

Metri lineari: 0.4

Consistenza archivistica: 167 unità archivistiche (bb. 161-164)

La serie è composta dagli atti prodotti, a partire dal 1769, in applicazione dello speciale privilegio di giurisdizione in materia civile e criminale attribuito al foro universitario, regolato sin dal 1626 ed esercitato dall’assessore. Questa giurisdizione sottraeva alla competenza della giustizia ordinaria gli studenti e i dipendenti dell’università per reati non gravi, quali liti insorte per motivi connessi con gli studi o inosservanza dei regolamenti.
Nel 1764 vennero assegnate, molto più minutamente, all’assessore del Magistrato le cause insorte tra studenti per ragioni di studio o con i librai, mercanti, osti e, nel campo penale, tutte le contravvenzioni alle costituzioni universitarie e ai regolamenti del Protomedicato, le cause che coinvolgevano tutti i membri dell’università e i dottori collegiati e i delitti lievi di studenti e ufficiali anche commessi fuori dall’ateneo, ma nel territorio di Cagliari. L’assessore decideva sulle eventuali controversie, salvo che nelle cause rientranti nella giurisdizione del Real Patrimonio, poteva avvalersi dell’opera di uno degli ‘alguazil’ della Reale Udienza e chiedere l’intervento della forza pubblica. Il segretario aveva il compito di fungere da notaio e l’incarico di conservare i registri degli atti delle cause.
Nel 1772, con una carta reale, vennero dichiarate inappellabili le sentenze pronunciate dall’assessore nell’ambito della giurisdizione, i cui limiti arrivavano fino a 25 scudi in causa civile e fino a una pena pecuniaria uguale o a una sospensione di tre mesi in causa criminale. Negli altri casi l’appello doveva essere fatto al Tribunale della Reale Udienza.
Infine, nel 1842 le funzioni giudiziarie vennero tolte all’assessore e l’autorità di tribunale correzionale venne attribuita a tutto il Magistrato. All’assessore rimase il solo compito di assumere informazioni per ogni accusa e di relazionare al collegio del Magistrato.
Gli atti che compongono la serie, tutti vistati dall’assessore, si riferiscono sia alle cause civili che a quelle criminali. Si presentano in composizioni diverse, perché non tutti contengono l’istanza delle parti avverse, la fase istruttoria, i verbali testimoniali, le dichiarazioni degli organi incaricati di relazionare sui fatti, le sentenze. Spesso, infatti, le unità sono costituite dai soli ordini di comparizione o dalle sole sentenze, ma dagli stessi è stato comunque possibile trarre le notizie inerenti gli attori e i convenuti, la loro provenienza (quando rilevabile) e la motivazione delle denunce.
Della serie fanno parte anche gli atti inerenti le cause istruite verso i contravventori alle leggi e ai regolamenti che disciplinavano l’esercizio delle professioni dipendenti dal Protomedicato. Erano, infatti, sottoposti a giudizio coloro che eccedevano il limite della professione per la quale erano stati approvati o che esercitavano fuori dai luoghi di provenienza dei contravventori stessi. Sempre riguardo alle cause protomedicali, il censore dell’università fungeva da pubblico ministero e il Protomedicato da collegio giudicante, che veniva presieduto dall’assessore.
Gli atti esecutivi erano affidati al delegato di giustizia del luogo di provenienza dell’imputato e poi ai giudici dei mandamenti. La causa veniva spesso istruita in seguito a denunce presentate da medici, chirurghi e flebotomi residenti e operanti nel luogo di intervento dell’accusato, oppure in seguito a contravvenzioni riscontrate dal Protomedicato o a informazioni allo stesso fornite dai protomedici.
La nota delle penali e delle multe doveva essere consegnata dai visitatori delegati dal Protomedicato o dai giudici dei mandamenti al censore dell’università, che provvedeva a farla iscrivere in apposito registro. Oltre alla sospensione dell’esercizio, ai contravventori poteva essere inflitta la sola pena pecuniaria, da ripartire per due terzi alla cassa dell’università e per un terzo all’accusatore o, in mancanza di questo, alla Congregazione dei SS. Cosma e Damiano. In difetto di pagamento delle multe o ammende poteva essere inflitta la pena della carcerazione sino a due anni.

Lingua della documentazione:

  • ita
  • lat

Condizione di accesso:

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione:

consentita per uso studio

Stato di conservazione:

buono

Soggetti produttori

Fonti

  • BUCa, Fondo Baille, ms. S.P. 6.7.58 = Biblioteca Universitaria di Cagliari, Fondo Baille, ms. S.P. 6.7.58
  • Costituzioni di sua maestà = Costituzioni di sua maestà per l’Università degli Studi di Cagliari, Stamperia reale, 1764
  • Lattes, Levi; Cenni storici = Lattes Alessandro, Levi Beppo, Cenni storici della Regia Università di Cagliari, compilati dal prof. A. Lattes per il periodo che va dalla fondazione dello Studio al 1848 e dal prof. B. Levi per il periodo che va dal 1848 ai nostri giorni, Tip. P. Valdès, 1910
  • Rapetti, Todde; ASUCa, Sezione I = Rapetti Mariangela, Todde Eleonora, Archivio Storico dell'Università di Cagliari. Sezione I (1764-1848). Inventario, Cleup, 2019
  • Regie patenti università = Regie Patenti colle quali dannosi da S.M. nuovi ordinamenti alle leggi e discipline per la Regia Università degli Studi di Cagliari, Stamperia reale, 1842

Compilatori

  • Schedatura: Mariangela Rapetti (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 04 giugno 2018
  • Prima redazione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 08 gennaio 2018
  • Revisione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 11 aprile 2020
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