10.20 Dissertazioni di laurea (1849 - 1901)
536 unità archivistiche collegateSottoserie
Metri lineari: 2.82
Consistenza archivistica: 536 unità archivistiche (bb. 186-211)
Il Regolamento per gli studi medico−chirurgici nelle Università di Cagliari e di Sassari, approvato con regio decreto del 25 luglio 1857, n. 2324 stabilì che «Formano oggetto di disputa per l’esame pubblico di laurea sì medica che chirurgica: I° una dissertazione composta dal candidato intorno ad un argomento di libera scelta del candidato attinente alla medicina od alla chirurgia, secondo la natura della laurea a cui egli aspira; 2° tre proposizioni estratte a sorte per ciascuna delle seguenti materie: Fisiologia; Istituzioni medico−chirurgiche; Materia medica; Teorico−pratica chirurgica; Chirurgia operatoria (per i soli aspiranti alla laurea chirurgica o medico−chirurgica); Teorico−pratica medica; Igiene e polizia medica, medicina legale, e tossicologia».
I laureati in Medicina o in Chirurgia che volevano ottenere la seconda laurea erano tenuti a svolgere l’esame di Clinica medica oppure l’esame orale e le prova pratica sul cadavere di Operazioni chirurgiche. Questi, prima della pubblicazione del nuovo regolamento, dovevano effettuare:
1. un esame di dissecazione e di operazioni sul cadavere, un esame verbale sulle materie insegnate durante il sesto anno, l’esame di Clinica chirurgica per gli aspiranti alla laurea in Chirurgia;
2. un esame sulle materie impartite nel sesto anno, escluse Operazioni e Ostetricia, l’esame di clinica medica per gli aspiranti alla laurea in Medicina.
Secondo quanto stabilito al capo VIII della legge Casati del 1859, la laurea dottorale fu conferita solo ed esclusivamente a coloro che avessero superato gli esami speciali e generali previsti dal proprio corso di laurea; in caso contrario, fu rilasciato un attestato di licenza nelle materie per le quali avevano sostenuto gli esami.
Per ottenere la laurea era necessario superare ben tre prove: la prima consisteva in una composizione scritta a porte chiuse da svolgersi in un determinato arco di tempo su uno dei temi tratto dalle varie materie di cui si era sostenuto l’esame, senza l’aiuto di nessun testo; la seconda consisteva in un’interrogazione orale su uno dei temi tratti dalle varie materie che erano oggetto d’esame; la terza, invece, consisteva nella presentazione orale di una dissertazione scritta su un tema scelto liberamente dal candidato.
Il 20 ottobre 1860 fu approvato un nuovo Regolamento generale universitario che non apportò alcuna modifica sostanziale sul modo in cui doveva svolgersi l’esame di laurea, ma precisava alcuni passaggi che nella precedente normativa erano stati trascurati.
L’esame consisteva in tre prove di cui la prima prova era scritta intorno a un tema estratto a sorte: i candidati avevano sei ore di tempo per svolgere la composizione, con la possibilità di estrarne un secondo in caso si fosse impreparati sul primo argomento. Il primo esame orale, invece, si svolgeva in un’ora di tempo e il laureando doveva rispondere ai temi che venivano anch’essi estratti a sorte. Oggetto dell’ultima prova era la presentazione di una dissertazione scritta su un tema scelto liberamente dal candidato, il quale doveva presentare due tesi aggiuntive scelte tra le materie d’insegnamento diverse da quelle trattate nella dissertazione.
Il 27 ottobre 1860 fu promulgato il decreto luogotenenziale con annesso il Regolamento per gli studi della Facoltà di Giurisprudenza. In merito alla laurea dottorale stabilì che fosse necessario aver superato «un esame speciale sopra ciascuna delle materie del corso» e «tre esami generali», così come prescritto dal regolamento generale. L’unica differenza fu che per la terza prova orale non era più obbligatoria la composizione delle tesi sull’Introduzione alle scienze giuridiche e sulla Medicina legale.
Il 31 ottobre 1860 con decreto luogotenenziale n. 4383 uscì il Regolamento particolare per gli studi della Facoltà medico−chirugica, che stabilì che «formano soggetto della disputa e delle argomentazioni una dissertazione, scritta dal giovane liberamente sopra un tema da lui scelto tra gli insegnamenti che si riferiscono alla Laurea, e due tesi scelte da lui per ogni materia d’insegnamento della facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione. Dovrà il candidato tener modo che questa dissertazione e le tesi siano stampate in numero di copie sufficiente da potersene distribuire una a ciascun componente la Commissione ed altri della facoltà almeno otto giorni prima dell’esame».
Per la doppia laurea si dovevano sostenere gli esami in tutte le materie studiate nei due corsi; per la laurea in Medicina non occorreva sostenere l’esame di Operazioni di chirurgia minore, di Clinica operativa e di Clinica ostetrica.
Il 7 novembre dello stesso anno uscì anche il Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali che prescrisse il rispetto delle norme del regolamento generale del 1859.
A seguito dell’unificazione italiana, uscì il nuovo il regolamento generale e i regolamenti specifici delle diverse facoltà a firma del ministro Matteucci, il quale nell’introduzione alla legge varata il 14 settembre 1862, in riferimento al conferimento della laurea affermò: «Anche la prova di laurea, come stabilito dagli articoli 60 e seguenti del regolamento, diventa molto più severa e difficile che non era prima; imperocchè la dissertazione scritta che è premessa all’esame orale, e che non è altro che una condizione di ammissibilità a questo esame, si fa sopra temi che si rinnovano ogni anno e che non possono essere anteriormente conosciuti dai candidati. Questo vantaggio hanno pure gli esami orali susseguenti, nei quali è prescritto che altro si cerchi se lo studente ha conservate le cognizioni apprese nei primi anni del corso».
Matteucci, dunque, stabilì che per ottenere la laurea si dovessero superare non più tre prove bensì due: per la prima prova i laureandi avevano a disposizione otto ore di tempo per scrivere una dissertazione intorno a un tema estratto a sorte, che si svolgeva in una sala sorvegliata costantemente da due persone nominate dal presidente della commissione; gli studenti più meritevoli che avessero superato tutti gli esami a pieni voti avevano la possibilità di scegliere il tema su cui svolgere la dissertazione. Nei giorni successivi, i compiti venivano letti e valutati dalla commissione che si riuniva per esprimere i voti, solo in caso di voto positivo i candidati potevano procedere con l’esame orale, in caso contrario potevano ripetere la prova nella sessione successiva. Per quanto concerneva la prova orale, questa aveva inizio con la lettura della dissertazione e, subito dopo, si procedeva con l’interrogazione che durava circa un’ora e riguardava le materie affini a quelle trattate nella dissertazione, il fine della prova orale era quello di valutare le conoscenze acquisite dal laureando durante tutti gli anni di studio.
Alla legge erano annessi i relativi regolamenti particolari per le diverse facoltà. Il Regolamento della Facoltà medico−chirurgica valido per tutte le università del regno stabilì che, una volta compiuti gli studi e superati gli esami, lo studente si dovesse presentare all’esame di laurea che consisteva:
«1° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l’altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi;
2° In una dissertazione sopra un tema pratico medico−chirurgico.
3° Nelle interrogazioni sulle due storie medico−chirurgiche e sulla dissertazione, le quali verseranno specialmente sopra argomenti di fisiologia, di patologia generale, di anatomia umana e patologica e collegati col tema della dissertazione e delle due storie suddette».
Il Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza stabilì che l’esame di laurea, a norma dell’art. 65 del regolamento generale, prevedeva una dissertazione scritta e un successivo esame orale.
«Per le scienze giuridiche i temi verseranno specialmente sul diritto romano, codice civile, procedura civile, procedura civile e penale, e filosofia del diritto.
Per le scienze politico−amministrative verseranno specialmente sulla economia politica, diritto amministrativo, diritto costituzionale, filosofia del diritto.
[…] I temi per le dissertazioni degli esami di laurea saranno concepiti in modo che, tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, soprattutto nell’esame orale successivo, di dar saggio dei loro studi sopra le dottrine capitali e sulle questioni più rilevanti di ciascuna materia».
Il Regolamento della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali stabilì che alla fine del corso di studio, una volta superati gli esami degli insegnamenti previsti per ciascun indirizzo, vi fosse un esame di laurea formato da una dissertazione e un esame orale.
«Per la laurea in scienze matematiche i temi della dissertazione si aggireranno sopra l’analisi e la geometria superiore, la meccanica razionale e la meccanica celeste.
Per la laurea in scienze fisico−matematiche i temi della dissertazione abbracceranno la meccanica razionale, la fisica e la fisica−matematica.
Per la laurea in scienze fisico−chimiche i temi della dissertazione abbracceranno la fisica, la chimica inorganica e l’organica.
Per la laurea in scienze naturali i temi della dissertazione abbracceranno la fisiologia vegetabile, l’anatomia comparata, e la geologia».
Il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, approvato con regio decreto 11 ottobre 1875, in seguito all’emanazione del nuovo regolamento universitario del ministro Bonghi, stabilì che la facoltà rilasciasse tre gradi, corrispondenti ai tre bienni di cui si componeva il corso:
− licenza medica di 1° grado
− licenza medica di 2° grado
− laurea.
Per ottenere la licenza di 1° grado lo studente doveva effettuare un esame orale su tutte le materie del primo biennio ad eccezione dell’Anatomia umana; per la licenza di 2° grado effettuare un esame pratico e orale di Anatomia umana, Fisiologia, Patologia generale, Istituzioni di anatomia patologica, Materia medica e terapeutica sperimentale; per la laurea l’esame si componeva di una dissertazione e un insieme di esami pratici.
«La dissertazione sarà libera. Il tema di essa sarà preso da una delle materie studiate nel 3° biennio, e il candidato dovrà depositarla, manoscritta o stampata, presso la Segreteria dell’Università, quindici giorni avanti l’apertura della sessione destinata a questa prima parte dell’esame.
[…] La Commissione leggerà le dissertazioni dei Laureandi, e interrogherà dipoi pubblicamente i singoli candidati sulla materia trattata nella tesi. Da ultimo, a maggioranza di voti, dichiarerà se il candidato meriti di passare all’esame pratico; e graduerà il valore di lui.
[…] L’esame pratico consta di quattro prove:
− 1° Prova medica. Alla presenza della sotto−commissione, il candidato interrogherà pubblicamente un infermo sull’anamnesi e tutte le pertinenze della malattia, esporrà ordinatamente il resultato delle sue osservazioni, e formulerà infine la diagnosi, la prognosi e le indicazioni curative. […]
− 2° Prova di chirurgia e oftalmoiatria. Il candidato in due giorni diversi esaminerà due infermi, nel modo stesso stabilito per la prova medica. Egli dovrà rispondere a quesiti di patologia chirurgica e oftalmoiatria, e scrivere la relazione dei due casi da lui osservati. Questa prova sarà compiuta da due operazioni sul cadavere, indicate da due tesi proposte dalla Sotto−commissione.
− 3° Prova di ostetricia e ginecologia. L’esame avrà per oggetto lo studio di due casi, uno di ostetricia, di ginecologia l’altro, e sarà condotto colle stesse norme delle prove precedenti. Il candidato dovrà fare anche un esercizio sul fantoccio indicato da una tesi proposta dalla Sotto−Commissione.
4° Prova di anatomia patologica e medicina legale. Il candidato eseguirà una necroscopia compiuta, dettandone contemporaneamente il processo verbale. Esporrà pubblicamente alla Commissione il nesso genetico fra le lesioni osservate, e conchiuderà sulla causa prossima alla morte. Dovrà inoltre rispondere ai quesiti medico−legali che gli saranno fatti sul caso».
Per la Facoltà di Giurisprudenza erano invece previsti degli esami di promozione alla fine di ciascun anno di corso, partendo dal secondo. L’esame di promozione prevedeva una prova orale e una scritta; mentre l’esame finale consisteva
«1. Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta, tratto da una delle discipline insegnate nella Facoltà.
Questa dissertazione dovrà essere presentata alla Segreteria dell’università un mese innanzi a quello in cui sarà sostenuto l’esame.
2. In un interrogatorio di un’ora sopra tutta quanta la materia donde il candidato ha tratto il soggetto del suo scritto.
3. Nell’interpretazione di un testo di Diritto Romano, e nella soluzione di due quesiti di Diritto civile e commerciale, contenenti casi pratici o punti controversi di giurisprudenza».
La Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali rilasciava sei tipologie di attestati:
− licenza in Scienze matematiche e fisiche
− licenza in Scienze naturali
− laurea in Matematica
− laurea in Fisica
− laurea in Chimica
− laurea in Scienze naturali.
Prima dell’esame di laurea, lo studente doveva presentare una memoria su un argomento liberamente scelto. L’esame di laurea prevedeva:
«Per la matematica: 1. in una conferenza sopra l’argomento della Memoria; 2. in un esame orale della durata almeno di un’ora e mezzo sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio.
La Commissione può dopo la conferenza indicata al n. 1, escludere il candidato dall’esame orale.
Per la fisica, per la chimica, per le scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato, della quale prova la Commissione fisserà l’oggetto e le norme; 2. in un esame orale, della durata di un’ora e mezzo, non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio».
Nel 1876 il ministro Coppino emanò un nuovo regolamento universitario e i relativi regolamenti interni delle facoltà che per la Facoltà di Medicina e Chirurgia prevedevano tre esami biennali: «il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo di laurea pel conseguimento del diploma di libero esercizio». L’esame di promozione consisteva in una prova di Chimica, Botanica, Zoologia, fisiologia e anatomia comparata, Fisica sperimentale; per l’esame di licenza lo studente si doveva cimentare in un esame di Anatomia e Fisiologia umana, Istituzioni di anatomia patologica, Materia medica e farmacologia sperimentale, Patologia generale; mentre l’esame di laurea constava in una prova su un cadavere e due prove cliniche.
«In questa prova il candidato eseguirà sul cadavere una operazione chirurgica il tema della quale verrà estratto a sorte da un elenco preparato all’uopo dalla sotto−Commissione. Eseguirà altresì una necroscopia dettandone il processo verbale. Risponderà in fine alle interrogazioni che gli verranno fatte dai commissari e specialmente a quelle che sopra i risultati della necroscopia gli saranno dirette dal professore di medicina legale. […]
In questa [prima] prova [clinica] lo studente esaminerà quattro casi di malattia, pertinenti a ciascuna delle quattro cliniche speciali, non ancora sottoposte ad esame ed a cura nelle sale cliniche, e pronunzierà poi il suo giudizio diagnostico, prognostico e curativo. Risponderà per ultimo alle domande ed osservazione che dai commissari gli venissero fatte e specialmente alle questioni che dal professore di medicina legale venissero sollevate rispetto ai casi di ostetricia e di psichiatria. […]
In questa [seconda] prova [clinica] il candidato esaminerà alla presenza della sotto−Commissione quattro ammalati, due in medicina e due in chirurgia, non ancora sottoposti ad esame né a cura nelle sale cliniche e scriverà la relazione dei casi osservati. Risponderà per ultimo alle osservazioni che dai commissari gli saranno fatte».
Nella Facoltà di Giurisprudenza si tenevano un esame di promozione, alla fine del secondo anno, e un esame di laurea. Il primo prevedeva un esame orale nelle seguenti discipline: Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto, Filosofia del diritto e Economia politica. L’esame di laurea, invece, consisteva
«1. Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline dell’esame. […]
2. In due prove orali […] Una versano, l’una sul diritto romano, sul diritto canonico, sul diritto civile, sulla procedura civile e l’ordinamento giudiziario, e sul diritto commerciale; l’altra sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto amministrativo, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.
L’esame di diritto romano comprende anche l’interpretazione d’un testo del corpus juris».
Nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, così come previsto dal precedente regolamento, prevedeva una memoria scritta e un esame orale per il ramo matematico, una prova pratica e una orale per i rami di Fisica, Chimica e Scienze naturali.
Il regolamento Coppino fu infine modificato nel 1882, con regio decreto n. 645 del 12 febbraio, nel quale si stabilì che l’esame di laurea avesse una «disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto» e «una o più prove pratiche» come previsto dai vari regolamenti speciali delle diverse facoltà.
Lingua della documentazione:
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Soggetti produttori
- Regia Università degli Studi di Cagliari 1620 ottobre 31 - 1946
Fonti
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1862, UA 842 - Regolamento generale = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1862, UA 842 - Regolamento Generale delle Università del Regno d'Italia
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1862, UA 842 - Regolamento Giurisprudenza = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1862, UA 842 - Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1862, UA 842 - Regolamento medicina = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1862, UA 842 - Regolamento della Facoltà medico-chirurgica
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1862, UA 842 - Regolamento Scienze = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1862, UA 842 - Regolamento per le Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1875, UA 2742 = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1875, UA 2742
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1875, UA 2752 = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1875, UA 2752
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1875, UA 2775 = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1875, UA 2775
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1876, UA 3434 - Regolamento generale = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1876, UA 3434 - Regolamento generale universitario
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1876, UA 3434 - Regolamento Giurisprudenza = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1876, UA 3434 - Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1876, UA 3434 - Regolamento Medicina = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1876, UA 3434 - Regolamento per la Facoltà medica
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1876, UA 3434 - Regolamento Scienze = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1876, UA 3434 - Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
- ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, anno 1882, UA 645 = Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria, Anno 1882, UA 645
- Cogoni; I laureati = Cogoni Laura, I laureati della Regia Università di Cagliari (1860-1910), tesi di laurea triennale in Beni culturali, Università degli studi di Cagliari, a.a. 2015-16 (relatore prof.ssa Cecilia Tasca)
- Todde; ASUCa, Serie omogenee (1848-1900) = Todde Eleonora, Archivio storico dell'Università di Cagliari. Sezione II - Serie omogenee (1848-1900). Inventario, Cleup, 2020
- Zedda; Le tesi di laurea = Zedda Valeria, Le tesi di laurea della Regia Università degli Studi di Cagliari dall’Unità d’Italia al 1900, tesi di laurea magistrale in Storia e società, Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2015-16 (relatore prof.ssa Cecilia Tasca)
Compilatori
- Prima redazione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 15 marzo 2017
- Revisione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 30 ottobre 2020
Link risorsa: https://patrimonio.archiviostorico.unica.it/fonds/1548