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12. Scuole secondarie e scuole elementari

12. Scuole secondarie e scuole elementari (1848 - 1857)

Serie

Metri lineari: 0.88

Consistenza archivistica: 75 unità archivistiche (bb. 234-243)

La serie è composta dagli atti prodotti dal Consiglio universitario in esecuzione delle funzioni di Commissione permanente per le scuole secondarie e di Consiglio generale per le scuole elementari, demandate ai sensi dell’articolo 61 della legge Bon Compagni del 4 ottobre 1848, n. 818. Detta legge, infatti, nell’istituire le Commissioni permanenti per le scuole secondarie in ciascun circondario universitario ed il Consiglio generale per le scuole elementari in Torino per tutte le scuole del regno, dispose al contempo, per le sole università sarde, la delega delle funzioni di entrambi gli organismi ai rispettivi Consigli universitari.
Il presidente del Consiglio universitario, il rettore, che sostituiva il presidente in sua assenza, i professori di Scienze e di Lettere, un altro membro aggiunto e il professore di Metodica, non facente parte del consiglio furono preposti all’adempimento delle mansioni sull’organizzazione, il funzionamento e il progresso degli studi secondari.
La commissione, in particolare, vigilava sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla pubblica istruzione riguardanti le scuole secondarie, si pronunciava sulle ammissioni ai corsi ed agli esami in caso di dubbi sull’applicazione dei regolamenti e sulle domande di congedo temporaneo di professori e maestri; proponeva nomine, promozioni, aumenti di stipendio, onorificenze in favore di questi ultimi e portava le accuse mosse contro gli stessi di fronte al Consiglio superiore di pubblica istruzione. Fu coadiuvata dagli ispettori delle scuole secondarie, appositamente istituiti e posti sotto le sue dipendenze, aventi il compito di visitare tutte le schede pubbliche e private, di esaminare la corretta osservanza dei regolamenti, la disciplina e il grado d’istruzione degli studenti e di presentare una relazione annuale alla commissione.
Ancora, sotto le dipendenze della medesima commissione, fu istituito presso ciascun collegio reale o pubblico dove venisse insegnata la filosofia, un consiglio collegiale il quale si occupò della direzione degli studi, discuteva i programmi con i professori, vigilava sul rendimento scolastico degli allievi e sull’osservanza della disciplina da parte degli stessi.
La cura dell’esecuzione delle disposizioni emanate intorno all’istruzione pubblica spettò ai provveditori agli studi, istituiti in ogni capoluogo di provincia, anch’essi dipendenti dalla commissione e scelti dal re tra persone emerite del corpo insegnante.
Per l’adempimento dei compiti inerenti il funzionamento e l’ispezione delle scuole elementari, svolti sempre ai sensi dell’art. 61 della Legge 4 ottobre 1848, il Consiglio universitario fu integrato dall’Ispettore generale delle scuole elementari, cui competeva vegliare sui doveri degli ispettori provinciali, tramite i quali controllava la condotta dei maestri e il funzionamento delle scuole.
Il settore dell’istruzione elementare, sempre a norma della citata legge del 1848, fu posto sotto il controllo di un Consiglio d’istruzione elementare istituito in ogni capoluogo di provincia a sua volta dipendente dal Consiglio generale per le scuole elementari.
All’interno del Consiglio universitario, l’ispettore generale, sulla base dei rapporti degli ispettori provinciali e delle relazioni dei Consigli d’istruzione provinciali, compilava un rapporto generale con le proposte per le scuole di metodo ed elementari, lo inviava al Consiglio generale per le scuole elementari di Torino che a sua volta ne curava la trasmissione al ministero. Questa organizzazione degli studi secondari rimase sino all’emanazione della legge 22 giugno 1857, n. 2328, che istituì un Ispettore generale per le scuole secondarie ed un Ispettore generale per le scuole magistrali e elementari e, nei capoluoghi di provincia, una Deputazione provinciale per le scuole; furono abrogate contestualmente le Commissioni permanenti per le scuole elementari per la Sardegna e gli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 818/1848.
L’attribuzione al Consiglio universitario di competenze sia dell’istruzione elementare e secondaria che di quella universitaria, in qualità di facente funzioni di Commissione permanente per le scuole secondarie e Consiglio generale per le scuole elementari, ha portato alla formazione di un solo corpus di atti deliberativi riuniti tutti nella serie 3.1 Deliberazioni del Consiglio Universitario.
Il riordinamento degli atti della serie ha portato all’individuazione di tre sottoserie sugli atti riguardanti le relazioni delle scuole secondarie, il personale e il carteggio dei diversi affari trattati:
1. Relazioni sulle secondarie
2. Personale delle scuole secondarie
3. Carteggio degli affari.

Lingua della documentazione:

  • ita

Condizione di accesso:

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione:

consentita per uso studio

Stato di conservazione:

buono

Soggetti produttori

Fonti

  • Raccolta degli atti, 1848 = Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna. Volume decimosesto: dal 1° gennaio a tutto dicembre 1848, Stamperia reale, 1848
  • Todde; ASUCa, Serie omogenee (1848-1900) = Todde Eleonora, Archivio storico dell'Università di Cagliari. Sezione II - Serie omogenee (1848-1900). Inventario, Cleup, 2020

Compilatori

  • Prima redazione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 20 aprile 2017
  • Revisione: Eleonora Todde (ricercatrice UniCa) - Data intervento: 30 ottobre 2020
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